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REFERENDUM COSTITUZIONALE – UCRAINA – RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA: INDICAZIONI OPERATIVE

Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459,
applicabile agli elettori iscritti all’AIRE in Ucraina, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori (vds. precedente comunicato):

· I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i
trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicita’ – i biglietti chiusi a tariffa agevolata e le tratte dirette senza scalo (eventuali biglietti con scalo aeroportuale saranno rimborsati solo se
più economici del volo diretto, dimostrabile dall’interessato).

· I biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si
origina il diritto al rimborso in questione.

· La richiesta andrà presentata in carta semplice all’Ambasciata d’Italia – Ufficio Amministrativo, con la seguente documentazione giustificativa della spesa, in originale: biglietto aereo, carte d’imbarco e certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio
elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall’Agenzia di viaggio.

· Si precisa che la documentazione giustificativa di cui sopra è obbligatoria per poter ottenere il rimborso. Essa potrà essere inviata
anche per posta (Ambasciata d’Italia – Ufficio Amministrativo, Vul. Yaroslaviv Val, 32B – 01901 KIEV) o per posta elettronica certificata (PEC: amb.kiev@cert.esteri.it), allegando, in entrambi i casi, anche copia di un documento d’identità in corso di validità.

I rimborsi avvengono nella stessa valuta del pagamento del biglietto.