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Passaporti e Carte d’identità

Passaporto

MODIFICA DELLE NORME PER IL RILASCIO DI PASSAPORTI E CARTE D’IDENTITA’ VALIDE PER L’ESPATRIO (LEGGE 1185/1967): ABOLIZIONE DELL’ATTO DI ASSENSO PER I GENITORI DI FIGLI MINORI.

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si prega di trovare qui il modulo.

Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

• in Italia dalle Questure;
• in Ucraina dall’Ambasciata d’Italia a Kiev;
• negli alti paesi dalle Rappresentanze diplomatico italiane consolari ivi presenti.
È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano.
Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda una attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.

Rilascio del passaporto

La domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero. I cittadini italiani residenti e regolarmente iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare dell’Ucraina possono dunque chiedere il rilascio del passaporto presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev prendendo appuntamento attraverso l’indirizzo di posta elettronica consolato.kiev@esteri.it.
In casi particolari, l’Ambasciata d’Italia a Kiev può rilasciare il passaporto anche per i cittadini Italiani non residenti e non iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare dell’Ucraina; in tali casi l’Ambasciata d’Italia a Kiev dovrà necessariamente acquisire preventivamente il nulla osta e la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. Il nulla osta e la delega devono sempre essere espressi.
Nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è dunque bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.
Pertanto, al fine di abbreviare i tempi di rilascio del passaporto si consiglia, ai cittadini italiani non residenti e non iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare dell’Ucraina e che intendano richiedere il passaporto preso questa Ambasciata, di prendere preventivamente contatti con l’Ufficio consolare attraverso l’indirizzo di posta elettronica consolato.kiev@esteri.it.


Tipologia di passaporto

La normativa vigente prevede da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari italiane all’estero il rilascio del passaporto ordinario costituito da un libretto a formato unico a 48 pagine contente al suo interno in forma digitale i dati biometrici del titolare;
Il passaporto ordinario utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
• per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
• per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
• per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.


Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:

formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
• nel caso di minori di anni 18 il formulario di richiesta del passaporto per il minore, debitamente compilato, deve essere sottoscritto da uno o da entrambi i genitori;
• esibizione di un documento di riconoscimento del richiedente il passaporto;
• 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
• pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare all’Ufficio consolare – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e munito di apostille.


Passaporto individuale per i minori

Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale e non è più consentito l’inserimento del minore nel passaporto dei genitori.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello stesso:
• 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
• 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Gli esercenti la potestà genitoriale possono chiedere agli Uffici competenti a rilasciare il documento che i propri nomi siano riportati sul passaporto del figlio minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori.


Dichiarazione di accompagnamento

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Si evidenziano di seguito le caratteristiche principali della dichiarazione di accompagnamento:
• la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
• gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
• nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
• nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.


Rilevazione delle impronte digitali

L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso l’Ufficio consolare.
Pertanto il richiedente dovrà necessariamente – previo appuntamento – recarsi in Ambasciata per la rilevazione delle impronte digitali, l’apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.
I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.


Acquisizione della firma in formato digitale

All’atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.
I minori di anni 12 sono esentati dall’apposizione della firma.


Costo del passaporto ordinario

Il costo attuale del libretto è stabilito nel corrispondente in valuta locale (grivne ucraine) di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo stabilito nel corrispondente in valuta locale (grivne ucraine) di €73.50.
Il corrispondente in valuta locale verrà calcolato in base al tasso trimestrale di ragguaglio tra euro e grivna ucraina pubblicato sull’Albo consolare dell’Ambasciata.
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda di passaporto.


Esaurimento delle pagine per i visti

Qualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell’esaurimento delle pagine per i visti, la procedura da seguire è la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.


Furto o smarrimento del passaporto all’estero

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, l’Ufficio consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Documento di viaggio provvisorio”.