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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA: INDICAZIONI OPERATIVE

Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.

1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.

2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicità – i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

3. La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validità quanto più possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purché la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovrà presentare all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato (istanza che dovrà essere conservata dalla Sede, in conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.