{"id":1161,"date":"2020-08-04T08:38:36","date_gmt":"2020-08-04T05:38:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-costituzionale-del-20_0\/"},"modified":"2020-08-04T08:38:36","modified_gmt":"2020-08-04T05:38:36","slug":"referendum-costituzionale-del-20_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-costituzionale-del-20_0\/","title":{"rendered":"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 &#8211; RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA: INDICAZIONI OPERATIVE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Si forniscono alcune\u00a0indicazioni in merito a quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l\u2019avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo pu\u00f2 essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando &#8211; per comprensibili motivi di economicit\u00e0 &#8211; i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. La normativa in materia di voto all\u2019estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validit\u00e0 quanto pi\u00f9 possibile ravvicinata all\u2019evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l\u2019Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purch\u00e9 la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell\u2019apposita istanza che l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare all\u2019ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato (istanza che dovr\u00e0 essere conservata dalla Sede, in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sar\u00e0 costituita dal biglietto aereo, dalle carte d\u2019imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l\u2019importo effettivamente pagato, questo dovr\u00e0 essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e\/o dall\u2019agenzia di viaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si forniscono alcune\u00a0indicazioni in merito a quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza. 1. 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