{"id":4459,"date":"2026-01-21T15:07:45","date_gmt":"2026-01-21T12:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/?p=4459"},"modified":"2026-01-21T15:07:45","modified_gmt":"2026-01-21T12:07:45","slug":"referendum-costituzionale-confermativo-dei-giorni-22-e-23-marzo-2026-indizione-e-voto-in-italia-rimborso-del-75-del-costo-del-biglietto-di-viaggio-per-gli-elettori-iscritti-allaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2026\/01\/referendum-costituzionale-confermativo-dei-giorni-22-e-23-marzo-2026-indizione-e-voto-in-italia-rimborso-del-75-del-costo-del-biglietto-di-viaggio-per-gli-elettori-iscritti-allaire\/","title":{"rendered":"REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEI GIORNI 22 e 23 MARZO 2026: INDIZIONE E VOTO IN ITALIA \u2013 RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER GLI ELETTORI ISCRITTI ALL\u2019AIRE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con Decreto del Presidente della Repubblica del 13\/01\/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14\/01\/2026, \u00e8 stata fissata\u00a0<strong>nei giorni 22 e 23 MARZO 2026<\/strong>\u00a0la data del referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. \u201cRiforma della giustizia\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stante il perdurante stato di guerra, ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 1-bis, L. 459\/2001,\u00a0<u>in Ucraina NON sar\u00e0 possibile esercitare il diritto di voto per corrispondenza<\/u>. I cittadini iscritti all\u2019AIRE potranno esercitare il proprio diritto di voto rientrando in Italia. Per assicurare l\u2019effettivit\u00e0 del diritto, l\u2019art. 20, comma 2 della L. 459\/2001 prevede per il cittadino residente in Ucraina e iscritto AIRE il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente\u00a0l\u2019avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia\u00a0e\u00a0la residenza in Ucraina\u00a0(<strong>iscrizione nell\u2019elenco elettori della Sede o\u00a0certificata iscrizione AIRE<\/strong>).\u00a0Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a\/r pu\u00f2 essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di\u00a0<u>classe turistica<\/u> per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi\u00a0(art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni. Non \u00e8 ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>I biglietti ammessi al rimborso dovranno avere una validit\u00e0 quanto pi\u00f9 possibile ravvicinata all\u2019evento elettorale\u00a0<\/u>dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l\u2019Italia<\/u>, come nel caso ucraino,\u00a0<strong>sono consentiti degli scali, purch\u00e9 la durata delle soste sia congrua con l\u2019effettuazione di un viaggio <u>diretto<\/u> in Italia<\/strong>. La citt\u00e0 di arrivo e di partenza dovr\u00e0 essere ragionevolmente prossima al Comune di iscrizione elettorale, tenendo beninteso in considerazione le connessioni possibili tra il Paese estero di residenza e l\u2019Italia e che una volta giunto sul territorio italiano l\u2019elettore deve utilizzare \u2013 se del caso \u2013 le condizioni di viaggio agevolate previste per gli spostamenti nazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0documentazione giustificativa della spesa\u00a0a corredo dell\u2019apposita istanza che l\u2019elettore dovr\u00e0 presentare a questo Ufficio consolare sar\u00e0 costituita dal\u00a0<u>biglietto aereo<\/u>, dalle <u>carte d\u2019imbarco<\/u> e dal <u>certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano<\/u>.\u00a0Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente <u>obliterati<\/u>. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l\u2019importo effettivamente pagato, questo dovr\u00e0 essere dimostrato da\u00a0apposita fattura\u00a0rilasciata dalla compagnia di trasporti e\/o dall\u2019agenzia di viaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione giustificativa potr\u00e0 essere fatta pervenire all\u2019indirizzo\u00a0<a href=\"mailto:consolato.kiev@esteri.it\">consolato.kiev@esteri.it<\/a>\u00a0oppure presentata di persona durante gli orari di apertura di questo Ufficio consolare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con Decreto del Presidente della Repubblica del 13\/01\/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14\/01\/2026, \u00e8 stata fissata\u00a0nei giorni 22 e 23 MARZO 2026\u00a0la data del referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. \u201cRiforma della giustizia\u201d). 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