{"id":813,"date":"2022-08-18T11:49:01","date_gmt":"2022-08-18T08:49:01","guid":{"rendered":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/08\/elezioni-politiche-25-settembre\/"},"modified":"2022-08-18T11:49:01","modified_gmt":"2022-08-18T08:49:01","slug":"elezioni-politiche-25-settembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambkiev.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/08\/elezioni-politiche-25-settembre\/","title":{"rendered":"ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 &#8211; RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Ucraina \u00e8 tra i Paesi in cui non \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza (art. 20, comma 1-bis, L. 459\/2001). L&#8217;art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede tuttavia il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p>I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente <strong>l&#8217;avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia<\/strong> e <strong>la residenza<\/strong> (iscrizione nell&#8217;elenco elettori della Sede o <strong>certificata iscrizione AIRE).<\/strong>\u00a0Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a\/r puo&#8217; essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di <strong>classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi<\/strong> (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni. Non e&#8217; ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.<\/p>\n<p><strong>I biglietti ammessi al rimborso dovranno avere una validita&#8217; quanto piu&#8217; possibile ravvicinata all&#8217;evento elettorale<\/strong> dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/p>\n<p>Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l&#8217;Italia, come nel caso ucraino, <strong>sono consentiti degli scali<\/strong>, purche&#8217; la durata delle soste sia congrua con l&#8217;effettuazione di un viaggio diretto in Italia. La citta&#8217; di arrivo e di partenza dovr\u00e0 essere ragionevolmente prossima al Comune di iscrizione elettorale, tenendo beninteso in considerazione le connessioni possibili tra il Paese estero di residenza e l&#8217;Italia e che una volta giunto sul territorio italiano l&#8217;elettore deve utilizzare &#8211; se del caso &#8211; le condizioni di viaggio agevolate previste per gli spostamenti nazionali.<\/p>\n<p>La<strong> documentazione giustificativa della spesa<\/strong> a corredo dell&#8217;apposita istanza che l&#8217;elettore dovra&#8217; presentare a questo ufficio consolare sara&#8217; costituita dal <strong>biglietto aereo, dalle carte d&#8217;imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano.<\/strong>\u00a0Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l&#8217;importo effettivamente pagato, questo dovra&#8217; essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e\/o dall&#8217;agenzia di viaggio.<\/p>\n<p>La documentazione giustificativa potr\u00e0 essere fatta pervenire all&#8217;indirizzo <a href=\"mailto:consolato.kiev@esteri.it\">consolato.kiev@esteri.it<\/a>\u00a0oppure presentata di persona durante gli orari di apertura di questi uffici consolari.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ucraina \u00e8 tra i Paesi in cui non \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza (art. 20, comma 1-bis, L. 459\/2001). 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