Si informano i connazionali qui residenti che in Ucraina trova applicazione l’art. 20, comma 1-bis della Legge 459/2001, in base al quale non è possibile svolgere le operazioni di voto per corrispondenza.
Di conseguenza, gli elettori residenti in Ucraina ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) hanno la sola possibilità di votare in Italia presso il proprio Comune di residenza indicato all’atto dell’iscrizione AIRE. Nessuna comunicazione deve essere effettuata in tal caso. Gli elettori dovranno recarsi presso il Comune di residenza AIRE, muniti di documento d’identità valido, ritirare il certificato elettorale e successivamente recarsi al seggio elettorale di appartenenza con il certificato elettorale e il documento d’identità.
Ai sensi della normativa vigente (comma 2 dell’articolo 20 della Legge citata), tale categoria di elettori ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l’elettore deve presentare apposita richiesta in carta semplice indirizzata a “Ambasciata d’Italia – Ufficio Amministrativo, vul. Yaroslaviv Val 32B – 01901 Kiev”. La richiesta va presentata successivamente al voto, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio con carte d’imbarco. I biglietti ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 DPR 2 aprile 2003 n. 104, Regolamento di attuazione della Legge citata). I biglietti devono avere una validità quanto più possibile ravvicinata al referendum.
Per eventuali, ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.esteri.it o scrivere all’indirizzo kiev.connazionali@esteri.it .