INDICAZIONI PER L’INGRESSO / IL RIENTRO IN ITALIA – AGGIORNAMENTO
In base all’ordinanza del 27 gennaio 2022, valida dal 1 febbraio al 31 marzo 2022, l’Ucraina rientra nella lista E dei paesi terzi
Le motivazioni consentite per l’ingresso/rientro in Italia dai Paesi dell’elenco E sono:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
È vietato l’ingresso in Italia per motivi di turismo. Tuttavia, il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito:
- ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE);
- resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con soggiornanti di lungo periodo, che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). La relazione affettiva puo’ essere provata da un’autodichiarazione (modello allegato). Si consiglia di accompagnarla con eventuale documentazioni di supporto (es. convivenza, contratto d’affitto, viaggi precedenti);
- partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
All’ingresso/rientro in Italia è obbligatorio:
1) compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato digital Passenger Locator Form (dPLF) e presentarlo al vettore, in formato cartaceo o digitale;
2) Presentare al vettore all’atto dell’imbarco un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, ovvero di un test antigenico condotto con tampone, effettuato nelle ventiquattro (24) ore precedenti l’ingresso in Italia.
3) Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.
4) Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.
Sono comunque previste deroghe parziali e totali.
Sono esentati da tutti i requistiti tranne la compilazione del digital Passenger Locator Form i viaggiatori che si recano in Italia per comprovati motivi di lavoro per meno di 120 ore, purché non presentino sintomi compatibili con il Covid-19.
Sono esentanti dai requisiti 3 e 4 (isolamento e test successivo) tutti i funzionari diplomatici e gli agenti delle Forze dell’Ordine.
INGRESSO DI MINORI
I bambini da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti) sono sempre esentati sia dall’obbligo di test molecolare o antigenico che dall’obbligo di successivo isolamento.
I ragazzi da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti) sono tenuti a effettuare il tampone prima della partenza, ma sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione un questionario con le informazioni di carattere generale sulla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero, cui si rimanda per maggiori informazioni e per tutte le deroghe previste dalla normativa: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.