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Cittadinanza

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92, modificata in parte dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, nr. 11, il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di
condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

NUOVO SISTEMA DI INOLTRO TELEMATICHE DELLE DOMANDE

Dal 1º agosto 2015 sarà possibile presentare la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio ESCLUSIVAMENTE online.

ATTENZIONE: Per poter correttamente inserire la domanda on line è necessario che l’atto di nascita ed il certificato di precedenti penali siano stati preventivamente legalizzati con timbro “Apostille”, tradotti in italiano da traduttore di riferimento e vidimati dal competente Ufficio consolare (conformità della traduzione).

Per certificare le traduzioni dei certificati da inserire nella domanda online è possibile richiedere un appuntamento indirizzando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: kiev.legalizzazioni@esteri.it.

NB: si fa presente che il sito web presso il quale il richiedente dovrà registrarsi, è curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno, ed è esclusivamente in italiano. Questo Ufficio Consolare non potrà fornire traduzioni né aiuti nella compilazione della domanda.

 

IL RICHIEDENTE DOVRA’ ATTENERSI ALLA SEGUENTE PROCEDURA:

  1. Accedere al sito web del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it e proceder alla registrazione. LA REGISTRAZIONE E’ GRATUITA.
  2. Dopo aver effettuato e confermato la registrazione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica utilizzata per la registrazione le
    credenziali di accesso al portale.
  3. Accedere al portale con l’indirizzo e-mail e la password fornite durante la procedura di registrazione.
  4. Cliccare “cittadinanza” – “gestione domanda”.
  5. Scegliere Modello AE – cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
  6. Compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato. Nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti Cognome – Nome (comprensivo di patronimico qualora presente) – Data e luogo di nascita presenti sull’atto di nascita. Per le donne, deve essere indicato il cognome da nubile –non quello da sposata- .

In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova registrazione.

  1. Scansionare e caricare i quattro documenti obbligatori:
  • Atto di nascita in originale, legalizzato con Apostille, tradotto in italiano e vidimato dal competente Ufficio consolare.
  • Certificato dei precedenti penali (in originale) rilasciato dall’autorità centrale del Paese di origine e dalle autorità di tutti i Paesi dove il richiedente abbia eventualmente vissuto a partire dall’età di 14 anni. Tale certificato, che ha una validità di 6 mesi dalla data di
    emissione, deve essere munito di Apostille e traduzione in italiano vidimata dal competente Ufficio consolare.
  • Ricevuta di versamento di 250 Euro sul conto corrente del Ministero dell’Interno.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA:

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO Euro 250,00 a titolo di contributo obbligatorio stabilito
dalla Legge 15.7 .2009, n.94, art.9, comma2 da versare alternativamente: mediante bonifici esteri;

o tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti).

Elementi identificativi che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento:

Conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza. Causale del versamento Nome e Cognome del richiedente, “Naturalizzazione per matrimonio”;

– Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020

– Codice BIC/SWIFT di Poste italiane:

– per bonifici esteri: BPPIITRRXXX

– per operazioni Eurogiro: PIBPITRA

  • Documento di riconoscimento: passaporto internazionale in corso di validità.
  • Attestato o Certificato di conoscenza della lingua italiana Livello B1

A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

  • l’Università per stranieri di Siena,
  • l’Università per stranieri di Perugia,
  • l’Università Roma Tre,
  • la Società Dante Alighieri.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione linguistica i cittadini stranieri, già residenti sul territorio italiano, che provino di aver sottoscritto durante la loro permanenza in Italia, l’accordo di integrazione di cui all’art. 4bis del D.lgs nr. 286/98 e al DPR 179/2011.

Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti:

  • un documento riepilogativo della domanda
  • una ricevuta d’invio con un numero identificativo.

La domanda potrà essere:

1) Accettata
2) Rifiutata

L’interessato sarà avvisato tramite mail dell’accoglimento o meno dell’istanza.

Si consiglia di inviare immediatamente la ricevuta di tale invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica: kiev.legalizzazioni@esterit.it  e consolato.kiev@esteri.it.

Il richiedente verrà quindi convocato, tramite mail, presso l’ufficio consolare per presentare la domanda cartacea ed i documenti in originale, che verranno trattenuti dall’Ufficio.

Oltre ai documenti originali già inseriti nella domanda online, gli interessati dovranno consegnare:

– Estratto per Riassunto dagli Atti di matrimonio emesso dal Comune italiano dove il matrimonio stesso è stato trascritto in originale (solo nel caso che gli estremi di trascrizione non risultino già agli atti di questo Ufficio Consolato).

-Pagamento della Tassa Consolare di 14 Euro (da pagare in grivna al tasso di ragguaglio ufficiale che corrisponda al momento della presentazione),da applicare per l’autentica della firma del richiedente da apporre sulla domanda cartacea in presenza del funzionario incaricato.

-Certificato di residenza del richiedente e del proprio nucleo familiare (coniuge e figli) rilasciato dalla competente Autorità ucraina (legalizzato con Apostille e tradotto in italiano da traduttore).

Successivamente alla presentazione della documentazione in originale presso l’Ufficio Consolare la pratica sarà di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno. L’interessato potrà verificare personalmente lo stato della pratica inserendo nel sito del Ministero dell’Interno il numero di pratica e le informazioni richieste dal sistema. Attenzione: tutte le comunicazioni relative al procedimento verranno inviate tramite l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione. Si raccomanda pertanto di evitare di modificarlo e di controllarlo periodicamente.