Si comunica che attualmente, in ragione degli eventi bellici tuttora in corso in Ucraina, l’Ambasciata d’Italia a Kiev non rilascia visti d’ingresso.
Durante la sospensione temporanea delle attività, ai sensi del Regolamento (CE) n. 810/2009, i richiedenti visto residenti in Ucraina potranno presentare domanda di visto di ingresso – sia di breve che di lungo periodo – presso le Ambasciate e i Consolati d’Italia nei Paesi terzi dove essi possano recarsi ed essere “legalmente presenti” (es. Varsavia https://ambvarsavia.esteri.it, email: visti.varsavia@esteri.it).
Se la persona ucraina è titolare di passaporto biometrico, in virtù della liberalizzazione Schengen in vigore con l’Ucraina, per viaggi nell’Unione Europea di durata inferiore ai 90 gg non è richiesto alcun visto di ingresso (https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx).
Si coglie l’occasione per richiamare quanto previsto dalla Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, destinata alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra, in base alla quale è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Italia.
Segnaliamo infine, per opportuna informazione, che la legge marziale attualmente in vigore in Ucraina vieta in linea generale l’uscita dal Paese a tutti i cittadini ucraini maschi maggiorenni. Per maggiori informazioni e puntuali indicazioni sulle modalità di uscita dal territorio ucraino raccomandiamo di contattare le Autorità di Frontiera ucraine.