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Dichiarazioni di valore

Dichiarazione di Valore (DDV) per titoli di studio conseguiti in Ucraina

IN BREVE

La Dichiarazione di Valore (DDV) è un documento informativo rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a Kiev per i titoli di studio conseguiti in Ucraina e riconosciuti nell’ordinamento ucraino.

Le informazioni essenziali:

  • La DDV viene rilasciata per un singolo titolo di studio. Non vengono rilasciate DDV cumulative.
  • Il titolo per il quale si richiede la DDV deve essere munito di Apostille.
  • Per il rilascio della DDV non è richiesta la traduzione in italiano del titolo.
  • I titoli di studio precedenti, quando necessari per ricostruire la durata complessiva del percorso formativo, devono essere presentati solo in copia semplice: non devono essere apostillati, tradotti o presentati in copia conforme.
  • La DDV viene rilasciata quando il titolo deve essere fatto valere nell’ambito di una procedura presso una Pubblica Amministrazione italiana.
  • L’attesa per ottenere un appuntamento può arrivare, nei periodi di maggiore richiesta, fino a 6 mesi.
  • Una volta presentata la documentazione completa, la DDV viene rilasciata entro 30 giorni.
  1. Verifica se puoi richiedere la DDV

Puoi richiedere la Dichiarazione di Valore a questa Ambasciata se:

  • il titolo è stato conseguito in Ucraina ed è riconosciuto nell’ordinamento ucraino;
  • il titolo deve essere fatto valere nell’ambito di una procedura presso una Pubblica Amministrazione italiana;
  • si tratta di un titolo almeno di istruzione secondaria di secondo grado (istruzione media generale completa);
  • in caso di riconoscimento professionale, la richiesta riguarda una professione regolamentata in Italia.

La DDV può essere richiesta per:

  • riconoscimento accademico, ad esempio per il proseguimento degli studi;
  • riconoscimento non accademico, ad esempio per pubblici concorsi, finalità previdenziali, iscrizione ai Centri per l’impiego o accesso a praticantati e tirocini;
  • riconoscimento professionale, esclusivamente per professioni regolamentate in Italia.

Per verificare se una professione è regolamentata, visita questo link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions

 La DDV non viene rilasciata:

  • quando il titolo deve essere fatto valere presso un soggetto diverso da una Pubblica Amministrazione italiana;
  • per il riconoscimento di professioni non regolamentate in Italia;
  • per titoli di istruzione secondaria inferiore al secondo grado, come il diploma ucraino di istruzione media generale di base conseguito al termine del 9° anno di studi o, secondo il precedente ordinamento, dell’8° anno.
  1. Documenti da presentare
  1. Titolo di studio oggetto della DDV

Deve essere presentato il titolo originale, munito di Apostille rilasciata dalla competente Autorità ucraina. L’Apostille è richiesta dall’Ambasciata ai fini della verifica dell’autenticità del titolo.

L’Ufficio predisporrà la copia conforme del titolo da allegare alla Dichiarazione di Valore.

Non è richiesta la traduzione italiana del titolo.

  1. Copie semplici dei titoli di studio precedenti

Quando necessarie per ricostruire la durata complessiva del percorso formativo, devono essere presentate semplici copie dei precedenti titoli di studio.

Questi documenti hanno esclusivamente funzione informativa e:

  • non devono essere apostillati;
  • non devono essere tradotti;
  • non devono essere presentati in copia conforme.

La DDV sarà comunque rilasciata solo per il titolo indicato nella domanda.

  1. Documento di identità

Copia del passaporto valido per l’espatrio oppure, per i cittadini italiani, della carta d’identità.

  1. Modulo di richiesta

Modulo “Richiesta Dichiarazione di Valore”, compilato e firmato, scaricabile a questo link: Richiesta di Dichiarazione di Valore

  1. Documentazione sulla finalità della richiesta

Deve essere presentata documentazione dalla quale risulti la Pubblica Amministrazione italiana presso la quale il titolo deve essere fatto valere.

Ad esempio:

  • comunicazione dell’Università o dell’Amministrazione competente;
  • bando di concorso;
  • richiesta dell’Autorità competente per il riconoscimento professionale;
  • altra documentazione relativa alla procedura di riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento professionale deve essere indicata la professione regolamentata (https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions) interessata.

  1. Presentazione tramite delegato

La documentazione può essere presentata anche tramite una persona delegata.

Il delegato dovrà presentare:

  • il modulo di Delega compilato e firmato dall’interessato;
  • il proprio documento di identità.

Clicca qui per scaricare il modulo di delega: Delega

Documentazione integrativa

Se necessario, l’Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione utile a verificare il titolo, il percorso formativo o gli altri elementi necessari al rilascio della DDV.

Per alcune professioni potrà inoltre essere richiesta documentazione dell’Autorità ucraina competente relativa al titolo e ai requisiti previsti in Ucraina per l’esercizio della professione.

  1. Come richiedere l’appuntamento

La richiesta di appuntamento deve essere inviata via mail a: kiev.legalizzazioni@esteri.it

Prima di richiedere l’appuntamento è necessario:

  1. verificare che la DDV sia necessaria per la procedura da svolgere in Italia;
  2. verificare che il titolo debba essere fatto valere presso una Pubblica Amministrazione italiana;
  3. essere in possesso del titolo apostillato e della restante documentazione indicata al punto 2 di questa pagina.

Nella richiesta indicare:

  • nome e cognome dell’interessato;
  • titolo per il quale si richiede la DDV;
  • finalità della richiesta (nel caso di riconoscimento professionale deve essere indicata la professione regolamentata interessata (vedasi il seguente link);
  • Pubblica Amministrazione italiana presso la quale il titolo dovrà essere fatto valere;
  • se la documentazione sarà presentata personalmente o tramite delegato.

L’Ufficio comunicherà via e-mail la prima data disponibile. Le istruzioni sulla documentazione da presentare sono quelle pubblicate in questa pagina.

Attenzione: L’appuntamento per la Dichiarazione di Valore riguarda esclusivamente la procedura DDV e non comprende il servizio di conformità della traduzione.

Per quest’ultimo servizio si invita a consultare la pagina dedicata: Traduzione e legalizzazione dei documenti

  1. Tempi

Attesa per l’appuntamento

A causa dell’elevato numero di richieste, nei periodi di maggiore richiesta la fissazione dell’appuntamento può richiedere fino a 6 mesi.

Si invita pertanto a richiederlo con adeguato anticipo. 

Rilascio della DDV

Una volta presentata la documentazione completa, la DDV viene rilasciata entro 30 giorni.

Se la documentazione è incompleta o sono necessarie integrazioni, l’Ufficio ne darà comunicazione all’interessato sospendendo il termine dei 30 giorni fino alla ricezione della documentazione completa.

  1. Costi e gratuità

I diritti consolari sono riscossi in in hryvni al tasso di cambio consolare vigente, in contanti oppure tramite pagamento elettronico.

Dichiarazione di Valore: euro 50, salvo i casi di gratuità previsti dalla normativa.

Copia conforme: è dovuto il relativo diritto consolare per la copia conforme del titolo allegata alla DDV, 10 euro a pagina (fronte e retro)

Gli atti richiesti per accertati motivi di studio possono essere rilasciati gratuitamente, previa presentazione di idonea documentazione.

Sono inoltre previste le ulteriori ipotesi di gratuità stabilite dall’art. 66 del D.Lgs. 71/2011.

 

APPROFONDIMENTI

  1. Che cos’è la Dichiarazione di Valore

La DDV è un documento di natura informativa che descrive il valore di un titolo di studio nel sistema educativo nel quale è stato conseguito.

Non costituisce riconoscimento, equipollenza od omologazione del titolo. Il riconoscimento spetta all’Amministrazione o all’istituzione italiana competente.

L’Ambasciata d’Italia a Kiev è competente per i titoli conseguiti in Ucraina e riconosciuti nell’ordinamento ucraino.

  1. DDV e traduzione: due procedure distinte

La procedura per il rilascio della DDV è stata aggiornata alla luce dei recenti chiarimenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La traduzione italiana del titolo non è più necessaria per il rilascio della DDV. L’Ambasciata dispone infatti delle competenze linguistiche necessarie per esaminare direttamente la documentazione in lingua ucraina.

Il rilascio della Dichiarazione di Valore e la conformità della traduzione sono pertanto due servizi distinti e vengono trattati separatamente.

Ciò non significa che la traduzione italiana del titolo non possa essere necessaria per il suo successivo utilizzo in Italia. Sarà l’Amministrazione italiana competente a indicare quale documentazione deve essere presentata nell’ambito della relativa procedura.

L’interessato potrà quindi provvedere separatamente alla traduzione secondo le modalità ammesse in Italia oppure richiedere all’Ambasciata il servizio consolare di conformità della traduzione.

Per informazioni: Traduzione e legalizzazione dei documenti

  1. Una DDV per ogni titolo

La DDV viene rilasciata per il singolo titolo indicato nella domanda, indipendentemente dai titoli precedentemente conseguiti.

Non è possibile rilasciare una DDV cumulativa.

Se occorre una DDV per più titoli, dovrà essere richiesta una Dichiarazione distinta per ciascun titolo.

I titoli precedenti eventualmente richiesti dall’Ufficio servono soltanto a ricostruire il percorso formativo e non sono oggetto della DDV.

  1. Perché possono essere richiesti i titoli precedenti

La Dichiarazione di Valore deve indicare anche la durata complessiva legale in loco del percorso formativo dal primo anno di scuola primaria fino al conseguimento del titolo.

Nel sistema educativo ucraino questa durata non può sempre essere ricavata dal solo titolo finale. Per questo motivo possono essere richieste semplici copie dei titoli precedenti. Poiché tali documenti hanno esclusivamente funzione informativa, non devono essere apostillati, tradotti o presentati in copia conforme.

  1. Perché viene richiesta l’Apostille

L’Apostille non costituisce, in via generale, un requisito necessario per il rilascio della DDV.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari possono tuttavia individuare, sulla base del sistema locale, gli strumenti necessari per verificare l’autenticità dei titoli presentati.

Per i titoli di studio ucraini, l’Ambasciata d’Italia a Kiev richiede quindi l’Apostille sul titolo oggetto della DDV, ai fini della verifica della sua autenticità.

L’Apostille non è invece richiesta per le copie dei titoli precedenti utilizzate esclusivamente per ricostruire il percorso formativo.

  1. DDV per motivi di studio e CIMEA

Per le procedure accademiche si invita a verificare preventivamente con l’Università o l’Amministrazione italiana competente quale documentazione sia effettivamente richiesta.

Può inoltre essere utile consultare il CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche e il relativo Focus sull’Ucraina.

  1. Titolari di protezione internazionale in Italia 

Per i titolari dello status di protezione internazionale residenti in Italia è prevista una specifica procedura coordinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Il MAECI opera da tramite tra l’interessato e la Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

Per informazioni: https://www.esteri.it/it/temi/cultura/universita/riconoscimento_titoli_studio/dichiarazionevalorerifugiati/

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