L’Ucraina è tra i Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001). L’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede tuttavia il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.
I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione nell’elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE). Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni. Non e’ ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.
I biglietti ammessi al rimborso dovranno avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.
Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, come nel caso ucraino, sono consentiti degli scali, purche’ la durata delle soste sia congrua con l’effettuazione di un viaggio diretto in Italia. La citta’ di arrivo e di partenza dovrà essere ragionevolmente prossima al Comune di iscrizione elettorale, tenendo beninteso in considerazione le connessioni possibili tra il Paese estero di residenza e l’Italia e che una volta giunto sul territorio italiano l’elettore deve utilizzare – se del caso – le condizioni di viaggio agevolate previste per gli spostamenti nazionali.
La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’elettore dovra’ presentare a questo ufficio consolare sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.
La documentazione giustificativa potrà essere fatta pervenire all’indirizzo consolato.kiev@esteri.it oppure presentata di persona durante gli orari di apertura di questi uffici consolari.