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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero.

Ciascun Comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

NOTA BENE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum.

Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.

Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.