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Emergency Travel Documents (ETD)

L’ EU Emergency Travel Document – cos’è?

Dal 9 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo documento di viaggio di emergenza (EU Emergency Travel Document), previsto dalla Direttiva 2019/997 e dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 26 luglio 2024.

L’EU ETD è un documento di emergenza che può essere rilasciato a favore dei connazionali o dei cittadini di Paesi UE non rappresentati limitatamente a un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il suo Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione.

L’EU ETD ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni.

Smarrimento o furto di passaporto in Ucraina – cosa posso fare?

In caso di furto, smarrimento o eventuale deterioramento dei documenti di viaggio durante il soggiorno in Ucraina, l’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Kiev può rilasciare un documento provvisorio di viaggio esclusivamente per il viaggio di rientro in Italia o nel Paese di residenza estero (per i cittadini iscritti all’AIRE), con validità temporale limitata alla durata del viaggio stesso.

Emissione dell’ETD a cittadini italiani – cosa devo fare per ottenere l’EU ETD?

Per ottenere un ETD è necessario contattare l’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Kiev inviando una mail al seguente indirizzo: consolato.kiev@esteri.it .

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi questa forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini del rilascio occorre presentare:

  1. denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
  2. 2 fotografie formato tessera (uguali, frontali, a colori);
  3. fotocopia del documento smarrito/rubato, documento deteriorato o altro documento di identità con foto;

Presso l’Ufficio consolare saranno sottoscritti:

  1. la dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  2. l’istanza di rilascio dell’EU ETD (cfr. modulo)

Obbligo di riconsegna – cosa devo fare all’arrivo in Italia o nel Paese di residenza?

Dal 9 dicembre 2025 è stato introdotto l’obbligo in capo al beneficiario di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.

 Costi – quanto devo pagare per il rilascio dell’EU ETD?

Per il 2026 nessun pagamento è dovuto per il rilascio dell’EU ETD.