Nascita
AVVISO
NUOVA NORMATIVA SULLA CITTADINANZA
Acquisizione Automatica della Cittadinanza Italiana per Figli Minorenni Nati all’Estero da Cittadini Italiani
Il recente D.L. 28/03/2025 n. 36, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto nuovi limiti all’acquisto della cittadinanza italiana.
Pertanto, un minore nato all’estero da genitori italiani acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- Cittadinanza Esclusivamente Italiana al Momento della Nascita: Il minore non deve possedere, né poter acquisire, alcuna altra cittadinanza al momento della nascita (ad esempio, per diritto di sangue, per nascita sul territorio, per opzione, ecc.). Per la trascrizione è necessario allegare documenti che dimostrino in modo idoneo che il minore non aveva la possibilità di acquisire alcuna cittadinanza straniera alla nascita.
Per dettagli sulla documentazione, consultare il link fornito.
- Ascendente (Genitore o Nonno) con Cittadinanza Esclusivamente Italiana: Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) deve possedere esclusivamente la cittadinanza italiana (o l’aveva al momento della morte, se avvenuta prima della nascita del minore). È richiesta una documentazione inconfutabile che attesti che, alla nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento del decesso, se precedente alla nascita del minore). È esclusiva responsabilità del richiedente fornire prove valide di non naturalizzazione, rilasciate dalle autorità competenti di tutti i Paesi in cui l’ascendente abbia eventualmente risieduto. Non saranno accettate autodichiarazioni sul mancato possesso di altre cittadinanze.
Per dettagli sulla documentazione, consultare il link fornito.
- Genitore Cittadino Italiano Residente in Italia per Almeno 2 Anni Continuativi (Dopo l’Acquisizione della Cittadinanza e Prima della Nascita del Figlio): Il genitore cittadino italiano che ha acquisito la cittadinanza (per matrimonio, residenza o beneficio di legge) deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. Non è rilevante la residenza in Italia del genitore prima dell’acquisto della cittadinanza, né la residenza del genitore straniero. Autodichiarazioni sulla residenza non saranno considerate valide. È esclusiva responsabilità del richiedente fornire una prova valida della residenza.
Per dettagli sulla documentazione, consultare il link fornito.
CASO PARTICOLARE: Maternità surrogata
La “maternità surrogata” è una pratica assolutamente legale in alcuni Paesi, tra cui L’Ucraina, ma vietata in Italia dalla Legge 40 del 19 febbraio 2004.
Questa legge è stata recentemente modificata prevedendo, all’art.12 comma 6, che le pene previste in caso di violazione della stessa si applicano alle condotte compiute dal cittadino italiano anche se poste in essere in territorio estero.
Questa Cancelleria Consolare, nel caso in cui venga richiesto di inviare al Comune in Italia l’atto di nascita relativo ad un minore nato con tale pratica, è tenuta a procedere con la richiesta di trascrizione al Comune, comunicando le particolari condizioni della nascita e, nel contempo, è obbligato a segnalare l’ipotesi di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Si richiama pertanto l’attenzione degli interessati sulle possibili conseguenze derivanti dalla violazione dell’ordinamento italiano.
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Consolare scrivendo a: consolato.kiev@esteri.it.
Matrimonio da celebrare davanti all’autorità ucraina
Nel caso il/la connazionale desideri celebrare il matrimonio di fronte alle autorità ucraine, è necessario compilare i seguenti moduli:
• (autocertificazione)
N.B. Le autorità ucraine non richiedono le pubblicazioni di matrimonio.
Riconoscimento di sentenze straniere
Le sentenze emesse nel territorio ucraino, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
• al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
• oppure all’Ambasciata d’Italia a Kiev con richiesta di trascrizione.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento d’identità in corso di validità e produrre:
• istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
• copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995, debitamente legalizzata e tradotta.